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ASSOCIAZIONE SABRINA ONLUS
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS)"
STATUTO
ARTICOLO 1 (Costituzione)
1. Per ricordare in maniera duratura la figura di Sabrina Bernabei nata a Genzano di Roma il 14 novembre 1979 e prematuramente scomparsa in data 02 gennaio 2000, a seguito d’incidente stradale, i comparenti costituiscono la associazione “ Sabrina onlus “ , organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( Onlus); viene costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
ARTICOLO 2 (Sede)
1. L’associazione ha sede legale in Roma, via Tonale n. 6.
ARTICOLO 3 (Oggetto e scopo)
1. Scopo dell’associazione, rivolto prevalentemente ai giovani e nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’attuazione di iniziative dirette a limitare l’incidentalità stradale; ad educare ad una guida consapevole; ad individuare, le cause dei sinistri stradali ed a ricercare e prospettare soluzioni, anche con la collaborazione di esperti del settore e/o con Enti, Istituti e/o Associazioni aventi analoghe finalità, anche con la costituzione di un Centro Studi e Ricerche; la sensibilizzazione delle Istituzioni, i mezzi di comunicazione, gli utenti della strada alla sicurezza stradale, attraverso interventi di varia natura tra cui:
- realizzazione di strumenti informativi ed educativi finalizzati alla sicurezza stradale, tra cui la creazione di parchi-scuola con corsi di guida sicura e di primo soccorso sanitario, convegni, concorsi, dispense anche audiovisive e/o su internet;
- creazione e divulgazione di spot, vignette, filmati, manifesti; organizzazione di concorsi, manifestazioni, campagne; istituzione di riconoscimenti ,borse di studio e premi che tendano a coinvolgere i giovani, le scuole, le istituzioni, gli utenti in generale ;
- pubblicazioni periodiche dei risultati statistici riguardanti l’incidentalità e gli interventi svolti a prevenirla con l’ individuazione, tra l’altro, delle strade e dei tipi di auto o moto col più alto tasso di incidentalità;
- monitoraggio, tramite un Osservatorio permanente sulla sicurezza delle strade, dei fattori di rischio tra cui l’individuazione dei punti critici stradali, prospettando i possibili interventi , la verifica della messa in sicurezza delle infrastrutture e dei relativi provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni; rilevazione dei comportamenti degli utenti della strada ; rilevazione e denuncia della pubblicità che inviti alla guida veloce, spericolata o eticamente riprovevole o che induca all’uso dell’alcool o riporti dati ingannevoli o parziali;
- continua pressione sulle Istituzioni, a tutti i livelli, per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di educazione, prevenzione e repressione, risultino utili a quei fini;
- divulgazione, anche tramite internet, delle caratteristiche di sicurezza delle auto, moto, caschi a seguito dei crash-test con attribuzione di pagelle ed eventuali premi, a tale scopo potrà utilizzare dati provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con lo Stato o la Comunità Europea;
- istituzione premi e riconoscimenti per l’auto sicura dell’anno; per l’amministrazione, scuola, associazione, discoteca, attività di qualsiasi categoria o privato distintosi , nell’arco dell’anno, per iniziative, opere od interventi rivolti alla sicurezza stradale;
- supporto tecnico-legale agli associati nelle vertenze per i risarcimenti a seguito di sinistri stradali;
- supporto medico-psicologico ai famigliari delle vittime della strada , direttamente o tramite strutture convenzionate o pubbliche
- sostentamento e recupero di persone che hanno subito incidenti stradali anche con supporto medico-riabilitativo e psicologico;
-fornitura strumenti didattici , di sicurezza passiva, di controllo, di soccorso, terapeutici tra cui gli etilometri, caschi, autovelox, libri, audiovisivi, medicamenti, carrozzine ;
2. L’associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o terzi.
3. L’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”.
4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, potrà avvalersi di volontari , dipendenti e/o collaboratori temporanei;
In ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo dell’Associazione dovrà essere utilizzata la locuzione ONLUS.
ARTICOLO 4 (Decentramento)
1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale, regionale ed europeo, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal consiglio direttivo dell’associazione.
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione e le altre che, nell’ambito dei fini comuni, assumano in proprio.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
5. Il finanziamento delle sedi locali è operato secondo quanto disposto dai commi 8 e 9 del successivo art. 5.
ARTICOLO 5 (Patrimonio ed entrate)
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, fondazioni, nonché dagli avanzi di gestione.
2. Per
l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai Soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
3. Tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa nazionale della associazione.
4. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione da parte dei Soci.
5. E’ in facoltà dei Soci l’effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa della associazione a titolo di contributo all’attività generale o a sue iniziative particolari.
6. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell’associazione o per la morte, il recesso o l’esclusione per qualsiasi motivo del Socio, può farsi luogo alla restituzione di quanto a qualsiasi titolo versato alla associazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
8. Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per attività o iniziative della associazione a livello nazionale vengono utilizzati per il loro 25% (venticinque per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti.
9. I versamenti raccolti dalle sedi locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza.
ARTICOLO 6 (Adesione)
1. Possono aderire alla associazione persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età, Enti, Istituti, altre strutture che prevedano anche le presenti finalità.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
La qualifica di socio da’ diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; i soci avranno diritto ad un voto ciascuno indipendentemente dalla quota versata nelle casse sociali; il diritto di voto è precluso a coloro che non sono in regola con il versamento della quota sociale almeno tre mesi prima dell’Assemblea deliberatrice,
a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I doveri dei soci sono i seguenti
osservare lo Statuto e qualsiasi delibera assunta dagli organi sociali;
pagare il contributo associativo.
3. Chi intende aderire alla associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
4. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende accolta.
5. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.
6. Quando è prevista una quota associativa, l’adesione all’associazione si perfeziona con il suo versamento.
7. Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
9. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione
ARTICOLO 9 (Organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei Soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
ARTICOLO 10 (L’assemblea)
1. L’assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione e possono parteciparvi tutti i Soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo.
2. L’assemblea si riunisce annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e preventivo relativo all’anno successivo nonché, in via straordinaria, quando venga richiesta a sensi del successivo comma 5.
3. Oltre che all’approvazione dei bilanci l’assemblea provvede;
- alla elezione dei componenti il Consiglio direttivo;
- a delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione ed a proporre al Consiglio direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni natura ed ampiezza;
- a decidere eventualmente la costituzione di commissioni e comitati scientifici, l’istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza così come qualsiasi altra attività od azione utile ai fini dell’associazione;
- a deliberare eventuali modifiche al presente statuto;
- ad approvare eventuali regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- a deliberare ove occorra sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- a deliberare eventualmente lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l’assemblea decide sempre con voto palese e a maggioranza semplice.
5. L’assemblea è normalmente convocata dal presidente della associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio direttivo o di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci; nell’inerzia del presidente gli stessi componenti o Soci possono convocarla direttamente.
6. La convocazione avviene per lettera, o mezzo equivalente, spedita ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea indicante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea stessa.
7. La lettera di convocazione deve contenere anche l’esposizione sommaria dei principali argomenti previsti per la discussione e precisare eventuali proposte di modifica allo Statuto nonché le modalità del voto per delega.
8. Ogni Socio può avere delega da non più di due altri Soci.
9. L’assemblea si considera costituita con l’intervento fisico di almeno un terzo dei Soci; trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
10. La presidenza della associazione in carica all’inizio della assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti, e della validità delle deleghe esibite.
11. All’inizio di ogni sessione giornaliera l’assemblea elegge tra i Soci presenti un presidente che la conduce mentre alla verbalizzazione provvede il segretario del Consiglio direttivo in carica.
ARTICOLO 11 (Il consiglio direttivo)
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo normalmente eletto dalla assemblea ordinaria e formato, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, tutti eletti tra i Soci.
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.
3. Il Consiglio direttivo resta in carica due anni e i consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.
4. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.
5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
- uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono, a sostituirli con delibera approvata dallo stesso Consiglio direttivo; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea;
- almeno la metà dei consiglieri, si intende decaduto l’intero consiglio direttivo e deve convocarsi l’assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio;
- tutti i consiglieri, deve essere convocata d’urgenza dall’organo di controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, l’assemblea per l’elezione di nuovo consiglio.
6. Il consiglio direttivo:
- attua le iniziative decise dall’assemblea;
- decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante l’adesione, il recesso e l’esclusione dei Soci di qualsiasi categoria;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale per i Soci;
- svolge funzione di collegamento e informazione tra e verso i responsabili locali;
- esamina o approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- prepara o approva le relazioni alle assemblee;
- prepara o approva le lettere di invito di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10;
- provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell’associazione.
7. Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi, fisicamente o anche telematicamente ove a tutti possibile, ed in via straordinaria ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, o di almeno la metà dei consiglieri.
8. Il consiglio è validamente convocato se vi prendono parte, anche per procura, almeno la metà dei consiglieri.
9. Il consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.
10. Il segretario redige verbale, firmandolo insieme col presidente dell’associazione, di ogni riunione del consiglio direttivo.
ARTICOLO 12 (Il presidente)
1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi.
2. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può per singoli adempimenti attribuire la rappresentanza dell’associazione ad altri consiglieri o ad estranei al consiglio.
3. Il presidente cura, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri consiglieri, l’attuazione concreta delle deliberazioni del consiglio direttivo riferendo a tale organo circa l’attività compiuta; cura più in generale l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato; sorveglia il buon andamento dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti l’eventualità; convoca e presiede il consiglio direttivo; cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo e poi dell’assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni.
ARTICOLO 13 (Il segretario)
1. Il segretario coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo; cura, mantiene ed aggiorna la documentazione relativa ai responsabili locali, ai Soci, all’Albo dei benemeriti, ai terzi con i quali l’associazione è in contatto, ai mezzi di comunicazione e ad ogni altra situazione di interesse sociale; cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e dei Soci.
ARTICOLO 14 (Comitati scientifici, consulenti, gruppi di lavoro)
1. L’assemblea della associazione può, nell’ambito delle concrete capacità di organizzazione e di spesa, costituire commissioni o comitati scientifici – a fini di ricerca, consulenza, elaborazione ovvero organizzazione nei campi e per gli aspetti di cui all’art. 3 del presente statuto - composti da 2 a 10 membri scelti, ove necessario anche al di fuori della struttura, per particolari qualità o conoscenze o esperienza nei rispettivi campi, determinandone la durata operativa, scegliendone eventualmente il presidente ed attribuendo ove utile e possibile un budget di spesa alla struttura così costituita o un compenso a corpo per i suoi componenti.
2. L’assemblea o il consiglio direttivo o le sedi locali della associazione possono per gli stessi fini e negli stessi termini di cui al comma precedente, ma anche per scopi di organizzazione della struttura o delle iniziative, utilizzare fornitori di servizi di segreteria, consulenza e rappresentanza ovvero promuovere l’istituzione di gruppi di lavoro, sollecitandone l’adesione ai soci e ove necessario anche ad addetti esterni alla struttura nonché agevolando e coordinando i contatti tra loro.
ARTICOLO 15 (Libri dell’associazione)
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo , nonché, nel pieno rispetto delle norme sul rispetto della privatezza, il libro o registro o schedario dei Soci dell’Associazione.
ARTICOLO 16 (Albo dei benemeriti)
1. E’ istituito un albo dei benemeriti dell’Associazione nel quale possono essere iscritte, su decisione del consiglio direttivo, le persone fisiche e giuridiche e le altre strutture che alla stessa Associazione abbiano dato contributi di particolare importanza.
ARTICOLO 17 (Bilanci)
1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2.Il consiglio direttivo è tempestivamente convocato prima dell’assemblea annuale per definire, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ARTICOLO 18 (Avanzi di gestione)
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 19 (Modifiche allo statuto)
1. Le disposizioni di cui alla intestazione del presente statuto per quanto riguarda la denominazione dell’Associazione e quelle di cui all’art. 1 comma 1, all’art. 6 comma 3, all’art. 11 commi 1, 4 e 5 , all’art. 16 comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo possono essere modificate soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.
ARTICOLO 20 (Scioglimento)
1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 21 (Clausola compromissoria)
1. Qualunque controversia sorta in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
ARTICOLO 22 (Autorità vigilante)
1. L’associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.
ARTICOLO 23 (Legge applicabile)
Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
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